Art. 7.

      1. I laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche hanno accesso alle seguenti classi di insegnamento previste dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 20 gennaio 1995, e successive modificazioni:

          a) chimica e tecnologie cliniche;

          b) scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, nelle scuole secondarie di primo grado;

          c) scienze naturali, chimica e geografia, microbiologia.